ADI e validazione delle certificazioni

L’INPS fornisce indicazioni sulla verifica della condizione di svantaggio e dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza, nonché sui pagamenti delle domande di ADI (INPS, messaggio 13 maggio 2024, n. 1816).

Ai fini del riconoscimento del beneficio dell’Assegno di inclusione (ADI), l’INPS deve verificare le condizioni di svantaggio e di inserimento nei programmi di cura e assistenza dichiarati nelle domande, presso le Amministrazioni che hanno rilasciato le relative certificazioni.

 

L’INPS, già nel messaggio n. 623/2024, aveva comunicato l’avvenuto rilascio, per il momento riservato agli operatori delle ASL abilitati, del servizio WEB denominato “Validazione delle certificazioni ADI”, attraverso il quale l’Amministrazione pubblica competente può validare la dichiarazione indicata nella domanda di ADI relativa alle certificazioni attestanti le condizioni di svantaggio per il richiedente e/o per i soggetti appartenenti al proprio nucleo familiare e l’inserimento nei programmi di cura e assistenza con data antecedente a quella di presentazione della medesima domanda di ADI. 

 

L’operatore della Struttura sanitaria, accedendo al servizio, deve verificare e attestare se le indicazioni riportate (estremi del protocollo della certificazione della condizione di svantaggio, Amministrazione che l’ha rilasciata, inserimento nel programma di cura e assistenza e relativa durata) siano “Valide” o “Non Valide”.

 

Le richieste possono essere riferite, alternativamente, alla verifica della sola condizione di svantaggio o dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza oppure a entrambe.

 

In relazione alla condizione di svantaggio, è possibile che il successivo inserimento nel programma di cura e assistenza sia gestito dalla medesima o da altra Struttura sanitaria o sia demandata ai servizi sociali o ad altra Amministrazione. Quindi, ogni Struttura competente deve validare la condizione di svantaggio e/o l’inserimento nel programma di cura e assistenza per quanto di pertinenza.

 

L’abilitazione per l’accesso al servizio può essere chiesta utilizzando il modulo “AP64” disponibile nella sezione “moduli” del sito istituzionale dell’INPS.

 

Per le domande di ADI nelle quali sia stata dichiarata la presenza di un componente adulto che non sia disabile ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, o con età pari o superiore a 60 anni, dal mese di febbraio 2024, si è proceduto a inviare ai Comuni per il tramite della piattaforma GePI, e a mettere a disposizione delle ASL attraverso il servizio dedicato, i codici fiscali interessati per le necessarie verifiche.

 

L’INPS informa che, a decorrere dalla mensilità di aprile 2024, inoltre, sono state poste in pagamento le domande di ADI per le quali non sia stato comunicato all’INPS, da parte delle Amministrazioni interessate, l’esito delle verifiche della condizione di svantaggio e dell’inserimento in un programma di cura e assistenza entro i 60 giorni dalla comunicazione da parte dell’Istituto e la cui istruttoria abbia avuto esito positivo.

 

Si ricorda che i pagamenti vengono disposti il giorno 15 del mese per i primi pagamenti e il 27 del mese per i rinnovi, con la possibilità di uno o due giorni di anticipazione o scorrimento in concomitanza di giorni festivi.